DL 28/2011: Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici

impianto fotovoltaico su tetto abitazione

È opinione comune che l’utilizzo di impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili dipenda dalla libera decisione del proprietario di un immobile, e sia quindi lasciata alla libera scelta.

In realtà non è così poiché, al contrario, oltre ai vari incentivi che possono spingerne l’adozione, esistono delle chiare prescrizioni normative che la impongono per legge.

In particolare in Italia è vigente il DL 28/2011 che, nel suo articolo 11, rende obbligatorio l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nei casi seguenti:

  • nuova costruzione: L’obbligo si applica quando si realizzano nuovi edifici dotati di impianto di riscaldamento o quando si ampliano edifici esistenti e la nuova porzione climatizzata ha un volume superiore al 15% della porzione preesistente;
  • ristrutturazione rilevante: L’obbligo si applica agli edifici esistenti con una superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati che sono soggetti a una ristrutturazione integrale dell’involucro o a demolizione e ricostruzione, anche in caso di manutenzione straordinaria.

Obbligo fonti rinnovabili DL 2011: calcolo delle percentuali di produzione di energia

Per quanto riguarda le percentuali di produzione di energia da fonti rinnovabili, la normativa prevede dei valori minimi, che cambiano in funzione della tipologia di edificio e della sua localizzazione.
In generale, quindi, per un edificio che rientri nelle due categorie il primo passo necessario sarà il calcolo, da parte di un professionista termotecnico, del valore totale dell’energia necessaria per produrre acqua calda ad uso riscaldamento e sanitario all’interno dell’edificio in questione.
Una quota di tale energia dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, secondo le seguenti percentuali minime (valide per gli interventi successivi al 2018):

Edifici privati:
Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 50%
ACS (Acqua Calda Sanitaria): 50%

Edifici privati situati nel centro storico:
Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 25%
ACS (Acqua Calda Sanitaria): 25%

Edifici pubblici:
Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 55%
ACS (Acqua Calda Sanitaria): 55%

Edifici pubblici situati nel centro storico:
Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 27,5%
ACS (Acqua Calda Sanitaria): 27,5%

NOTA BENE

1) le percentuali indicate sono quelle previste dalla normativa nazionale, che potrebbe essere superata da disposizioni effettuate a livello regionale;
2) per centro storico si intende la zona A secondo la definizione del decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968;
3) il Decreto Legislativo 28/2011 non consente l’utilizzo esclusivo di impianti per la produzione di energia elettrica che alimentano dispositivi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: non è quindi sufficiente installare un impianto fotovoltaico che produca corrente elettrica, ma l’impianto deve essere integrato o con dei pannelli solari per la produzione di acqua calda o delle pompe di calore per riscaldare e raffrescare la tua casa.

Potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

È poi data una ulteriore prescrizione in merito alla Potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche in questo caso variabile a seconda che l’edificio sia privato o pubblico:

Edifici privati: Potenza (kw) = Superficie del piano terreno (mq) / 50
Edifici pubblici: Potenza (kw) = Superficie del piano terreno (mq) / 55

Quindi, per un edificio la cui superficie a terra sia ad esempio di 250 metri quadri, sia esso una villetta tutta su un piano oppure una palazzina multipiano, sarà necessario installare un impianto fotovoltaico di almeno 250 / 50 = 5 kW di potenza.
Il Comune non rilascerà il titolo edilizio se non vengono rispettate queste prescrizioni.
Tuttavia, ci sono due deroghe possibili:

a) se l’edificio è collegato a una rete di teleriscaldamento che soddisfa l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria dell’immobile, le percentuali minime di energia da fonti rinnovabili non devono essere rispettate;
b) gli edifici situati in aree considerate di interesse storico-artistico, secondo l’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, possono essere esenti da queste quote se l’applicazione della normativa provocherebbe una variazione incompatibile con il carattere storico ed artistico dell’edificio.

Quali fonti di energia sono considerate rinnovabili?

A questo punto risulta di particolare importanza indicare quali fonti di energia siano considerate rinnovabili dalla normativa, e questa definizione avviene nel DM 26/06/2015 che individua sia le fonti di energia non rinnovabili che quelle rinnovabili, che o possono essere in percentuali variabili.

In base a tale decreto:
l’energia prodotti da gas metano, GPL, carbone e gasolio sono considerati al 100% NON rinnovabili;
l’energia prodotta dalle biomasse solide, come pellet, cippato e legna, è considerata rinnovabile all’80%;
l’energia prodotta dal sole, sia in impianti di tipo Solare Termico che Fotovoltaico, è considerata rinnovabile al 100%

Utilizzo pannelli solari termici

In base al DL 28/2011 “nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.”

Energia prodotta da macchine elettriche connesse alla rete

Anche l’energia prodotta da macchine elettriche connesse alla rete, come ad esempio pompe di calore o climatizzatori, è considerata rinnovabile in misura ridotta, ad oggi pari al 19%.
Infatti se consideriamo 1 kWh prelevato dalla presa elettrica di casa, per produrlo vengono utilizzati 2,42 kWh di energia primaria, poichè molta energia viene “persa” per la trasformazione, il trasporto etc.
Di questi 2,42 kWh circa 0,47 kWh sono prodotti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, etc) mentre circa 1,95 kWh sono prodotti da fonti NON rinnovabili (gas naturale, carbone, olio, etc).

In conclusione, seguendo le disposizioni e le indicazioni di cui sopra ed ogni altra normativa specifica, sarà compito del termo-tecnico, come parte della relazione energetica richiesta dalla legge 10, verificare il quantitativo minimo di fonti rinnovabili utilizzate nell’edificio per validare le scelte effettuate.

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