DEFINIZIONI E CONTESTO NORMATIVO
Il Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48 ha introdotto una definizione precisa di IMPIANTO TERMICO che riportiamo qui sotto per esteso:
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
In base a questa definizione non sono da considerare Impianti Termici le stufette mobili, perché non impianti fissi, né i boiler o gli scaldabagni elettrici o a gas, al servizio di singole unità immobiliari.
Sono invece Impianti Termici, ad esempio, le caldaie a gas, le stufe a pellet, i climatizzatori, le pompe di calore etc, e tutti questi dispositivi devono essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo quanto prescritto dal DPR 74/2013, gli esiti dei quali dovranno essere riportati all’interno del libretto di impianto.
RESPONSABILITA’ DEGLI IMPIANTI TERMICI
Le norme prevedono la figura del Responsabile dell’Impianto Termico, che deve occuparsi dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dello stesso, nonché del rispetto delle disposizioni relative all’efficienza energetica.
Se consideriamo un immobile, il Responsabile è colui che lo occupa, ovvero il proprietario o l’inquilino.
Se si tratta di impianti di tipo centralizzato, come in un condominio, il responsabile è l’amministratore del condominio.
Normalmente sia nel caso dell’amministratore sia nel caso di singolo immobile la responsabilità viene trasferita ad un Terzo Responsabile, cioè il tecnico di un’impresa specializzata con determinati requisiti previsti dalla legge, di norma il termoidraulico.
QUALI VERIFICHE SONO OBBLIGATORIE SUGLI IMPIANTI TERMICI? E CON QUALE FREQUENZA?
La prima verifica obbligatoria è la manutenzione che va effettuata di norma con frequenza annuale.
Per manutenzione si intende l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.
Le frequenze per la manutenzione sono indicate dai produttori delle apparecchiature e sono riportate nei libretti d’uso e manutenzione: sono di facile reperimento all’interno di questi documenti e, come detto sopra, sono di norma annuali.
Il manutentore incaricato di effettuare le operazioni di verifica è tenuto a rilasciare un report sulle verifiche e compilare il libretto di impianto dove necessario.
La seconda verifica obbligatoria è quella relativa al controllo dell’efficienza energetica, spesso nota come prova fumi di una caldaia, o bollino blu e verde.
Le norme prescrivono che questo controllo sia effettuato contestualmente ad un intervento di manutenzione, con una cadenza specifica che dipende dalla potenza dell’impianto e dal tipo di alimentazione utilizzata.
Per gli impianti di casa il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato ogni 2 anni per impianti alimentati a combustibile liquido o solido (gasolio, pellet, legna), mentre ogni 4 anni per gli impianti alimentati a gas (metano o gpl).
Diversamente dalla manutenzione il controllo dell’efficienza energetica è previsto anche.
al momento della prima messa in servizio dell’impianto ed a seguito di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio la caldaia;
nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma che potrebbero incidere sull’efficienza energetica.
Come per la manutenzione, invece, il manutentore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:
- una copia è trattenuta dal manutentore stesso;
- una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto;
- una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino blu verde” per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.
IMPIANTO TERMICO COS’È IL BOLLINO BLU/VERDE E A COSA SERVE
Il bollino blu/verde è un sistema utilizzato dallo stato per permetter il pagamento dei contributi che la legge prevede siano a carico dei proprietari degli impianti.
Con questo sistema il manutentore paga direttamente il contributo, attraverso l’acquisto del bollino, per poi riaddebitarne il costo al cliente all’interno della sua prestazione.
Il bollino costituisce poi anche un mezzo di rapido riscontro dell’effettuato controllo, poiché è composto da due parti, riporta un codice numerico univoco ed è di diverso colore a seconda della potenza dell’impianto: una parte viene apposta sulla copia del rapporto di controllo tecnico rilasciata al cliente, l’altra viene applicata sulla copia che viene trattenuta dal manutentore.
Il bollino blu, di importo pari a € 13,00, viene utilizzato per gli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW, mentre quello verde si usa su generatori di calore da 35 a 350 kW.
ESTENSIONE DEI CONTROLLI DELL’IMPIANTO TERMICO
Come detto sopra sono considerati impianti termici, e quindi soggetti ai controlli descritti, anche i climatizzatori, i condizionatori e le pompe di calore, che dovranno quindi essere dotati di libretto d’impianto.
Per questo tipo di impianti, però, si procederà al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità (climatizzazione invernale/estiva), sia maggiore o uguale a 12 kW.
LIBRETTO DI IMPIANTO TERMICO E SANZIONI
Il libretto di impianto verrà compilato la prima volta dall’installatore, mentre i successivi aggiornamenti verranno effettuati dal manutentore.
L’occupante dell’immobile è responsabile della conservazione del libretto di impiantio e della sua compilazione in occasione dei controlli.
Nel caso di controlli non effettuati, le sanzioni amministrative partono da un minimo di 500€, fino a raggiungere un massimo di 3.000 €.
Desideri richiedre una consulenza gratuita sullo stato dei tuoi impianti? clicca qui, saremo lieti di offrirti la nostra esperienza nella progettazione e installazione di impianti.